Il Tecnico in Acustica Ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall’art. 2 comma 6 della Legge 447/95 ovvero effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza dei valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente in acustica ambientale (acronimo TCAA) è quindi un professionista autorizzato per legge ad effettuare misure fonometriche e a eseguire studi tecnici sull’inquinamento ambientale dovuto al rumore.
Il riconoscimento di Tecnico in Acustica Ambientale è effettuato dalle Regioni in applicazione dei criteri previsti dal DPCM 31 marzo 1998 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio delle attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6,7,8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull’inquinamento acustico.
I Comuni possono richiedere ai professionisti e alle imprese 3 differenti tipi di relazioni sul tema dell’acustica, ovvero valutazioni di impatto acustico, valutazioni di clima acustico, valutazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici.
La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici è un intervento volto ad evitare l’insorgere di problematiche legate a un insufficiente isolamento acustico degli edifici e al mancato rispetto dei requisiti acustici passivi indicati dalla legge italiana ed europea, in conformità con le norme EN 12354 e UNI TR 11175. Se effettuando la misurazione dei requisiti acustici passivi degli edifici a cantiere aperto sarà possibile intervenire per garantire l’applicazione delle norme di legge in materia di inquinamento acustico, misurare i requisiti acustici passivi dell’edificio a cantiere chiuso consentirà di raccogliere dati utili alla certificazione della qualità degli stabili. La certificazione rilasciata dai tecnici acustici specializzati riconosciuti dalle regioni italiane in seguito alla valutazione dei requisiti acustici passivi di un edificio è costituita da una relazione tecnica, firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, contenente i risultati delle misurazioni effettuate in opera e le tabelle di confronto tra tali valori e i limiti di legge. Sussiste una differenza tra le valutazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici in fase progettuale o in opera:
- Relazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici. L’analisi previsionale dei requisiti acustici ha lo scopo di valutare, con l’uso di dati su base sperimentale e con l’uso di formule empiriche testate da istituti di ricerca (IEN, G. Ferrarsi, DIN tedesco, ISO- CEN ecc.), se le stratigrafie delle partizioni verticali e orizzontali dell’edificio oggetto di verifica rientrano nei limiti imposti dal DPCM 5/12/97. Inoltre, le relazioni previsionali sui requisiti acustici degli edifici forniscono chiare indicazioni sulle caratteristiche che i materiali acustici devono avere e sugli errori di posa da evitare per ottenere, in fase di collaudo acustico, la conformità dell’edificio al DPCM 5/12/97.
- Collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici. Il collaudo acustico degli edifici è eseguito da tecnico in acustica abilitato con l’uso di strumentazione omologata e a norma (fonometro integratore, sorgente dodecaedrica e cassa monodirezionale, macchina da calpestio). La normativa tecnica di riferimento che indica le procedure di misura per il collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici è la UNI EN ISO 140/serie, mentre gli indici di valutazione sono calcolati secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 717-1/2.
Le verifiche di clima acustico hanno lo scopo di valutare quanto è la rumorosità presente in un’area prima di realizzare una nuova opera. Servono quindi per valutare se l’area è compatibile con la nuova costruzione e prevedere eventuali opere di mitigazione dei rumori. Secondo l’art. 8 comma 3 della L. 447 del 1995, bisogna redigere una valutazione previsionale di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani.
La valutazione di impatto acustico ambientale. Applicata a tutte le attività potenzialmente rumorose, la valutazione di impatto acustico ambientale viene imposta sostanzialmente a qualsiasi esercizio commerciale che possieda anche solo un compressore, un impianto di filtraggio o un frigorifero. In particolare, la valutazione di impatto acustico ambientale viene richiesta per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- impianti rumorosi;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari;
- impianti sportivi e ricreativi.
Inoltre, devono essere corredate di valutazione di impatto acustico previsionale:
- le domande di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
- le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i provvedimenti comunali per l’abilitazione all’uso dei suddetti immobili ed infrastrutture.
La legge quadro obbliga di fatto i Comuni a verificare che tutte le attività “potenzialmente disturbanti” abbiano una relazione tecnica corredata di valutazione previsionale dell’impatto acustico, dalla quale si evince con chiarezza il rispetto della normativa. Di fatto questa relazione di impatto ambientale viene richiesta per il rilascio della concessione edilizia di nuovi impianti e infrastrutture produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali. La valutazione di impatto acustico può essere richiesta anche al momento delle domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive e ricreative o al momento del cambio di gestore o ancora in caso di ampliamento, modifica e potenziamento delle stesse. La valutazione di impatto acustico viene richiesta sempre più spesso dai Comuni anche per attività commerciali, come le sale prova musicali a uso pubblico, i bar, i ristoranti e altre attività potenzialmente rumorose, sia all’aperto che al chiuso, anche se temporanee come feste parrocchiali, sagre paesane o manifestazioni locali.
È bene specificare che esistono due diversi tipi di valutazione di impatto acustico, che si differenziano in base al momento in cui vengono effettuate:
- Valutazione previsionale impatto acustico. Per eseguire la valutazione di impatto acustico di una nuova opera si applicano modelli numerici di calcolo ai dati geometrici ottenuti tramite accurati rilievi strumentali e in tal modo si potrà disporre di dati attendibili relativi alle porzioni di territorio da studiare, a cui si potranno applicare i rilievi acustici per validare i risultati del modello di calcolo. I valori di rumorosità così ottenuti dovranno poi essere confrontati con i limiti previsti dalla legge. Quando si esegue una valutazione previsionale di impatto acustico, si analizza generalmente la rumorosità prevista in orario diurno e quella prevista in orario notturno (si tenga infatti presente che, in caso di attività in orario notturno, i limiti di legge previsti sono inferiori di ben 10 dB rispetto a quelli previsti per il periodo diurno), tenendo conto della presenza di eventuali interventi di mitigazione della rumorosità.
- Valutazione impatto acustico applicata a situazione esistente. Per valutare l’impatto acustico di un’infrastruttura o attività già esistente si esegue la misura dei livelli di rumorosità, i cui risultati dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Distinguiamo in questo caso due possibili scenari:
- Misurazione del rumore ambientale all’aperto: si effettuano le misurazioni in prossimità di coloro che potrebbero potenzialmente venire disturbati dal rumore, accertando il rispetto del valore limite differenziale di immissione, e dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (o dei limiti di accettabilità previsti dall’articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 qualora tale classificazione non sia disponibile).
- Misurazione del rumore in ambienti chiusi: la misurazione del rumore in ambienti abitativi, mirante ad accertare il rispetto del valore limite differenziale di immissione, viene eseguita posizionando il microfono a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno un metro dalle superfici riflettenti e aprendo le finestre.
I risultati delle misurazioni effettuate devono essere trascritti in un rapporto che contiene:
- luogo, ora e data del rilevamento;
- descrizione delle condizioni meteorologiche, con indicazione di velocità e direzione del vento;
- descrizione del sito di misura;
- tempo della misurazione e periodo di riferimento (orario diurno o notturno);
- classe di destinazione d’uso del luogo in cui avviene il rilievo;
- strumentazione impiegata, grado di precisione e data dell’ultima taratura;
- andamento temporale dei livelli sonori e del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq);
- diagrammi degli spettri di frequenza dei livelli minimi lineari per ciascuna misura;
- verifica della presenza di eventuali componenti impulsive, tonali, o del tempo parziale;
- giudizio conclusivo.