Assunzione dell'incarico di RSPP esterno

Assunzione dell’incarico di RSPP esterno

Come prescritto dall’Art.33 del DLgs n. 81/2008 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) provvede:

- alla eventuale integrazione della valutazione dei rischi ed all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad indicare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall’Art.35 del DLgs n. 81/2008 e successive modifiche;
- a fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’Art.36 del DLgs n. 81/2008 e successive modifiche;;
- all’organizzazione della prova pratica di evacuazione, obbligatoria almeno una volta all’anno, secondo quanto previsto nel Piano di emergenza e di – evacuazione con redazione delle registrazioni necessarie e previste;
- agli aggiornamenti legislativi;
- a fornire consulenza ed indicazioni per ogni altro adempimento previsto in materia di prevenzione e di sicurezza;
- a verificare l’efficacia delle misure adottate nell’ottica del miglioramento continuo;
- a verificare eventuali problematiche, proposte, ecc.;
- a fornire assistenza telefonica per ogni evenienza.

L’Art. 31 del DLgs n. 81/2008 stabilisce che in ogni azienda è obbligatorio istituire il servizio di prevenzione e protezione (SPP), vale a dire una organizzazione composta da personale esperto e coordinato da un responsabile.

L’Incarico di responsabile SPP può essere assunto, su diretta designazione del datore di lavoro, da un soggetto esterno che deve possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti in azienda.

L’affidamento dell’incarico ad un tecnico Certim si presenta come un’opportunità per il datore di lavoro in quanto presenta numerosi vantaggi.

Il tecnico Certim:

- si assume l’onere della gestione dell’intera materia relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- si incarica dell’ aggiornamento dell’analisi dei rischi, qualora sia richiesto;

- esonera il titolare o il datore di lavoro dall’obbligo di seguire i corsi di formazione o di aggiornamento come richiesto dall’art. 34 del Dlgs 81/2008.

Intendiamo sottolineare che le attività svolte dal responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione sono di grande importanza per evitare che il legale rappresentante dell’azienda incorra in sanzioni di natura penale e civile in caso di incidenti o di semplice inadempienza in relazione alle normative vigenti ed alle misure di sicurezza anche in assenza di incidenti e quindi riteniamo che gli interventi proposti per la Vs. azienda costituiscano il minimo necessario per garantire una ragionevole tranquillità.

I consulenti Certim incaricati della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e che assumono l’incarico di RSPP sono tutti in possesso delle capacità e dei requisiti (titoli di studio, esperienza ed attestati di formazione Moduli A, B e C specifici per il Vs. settore) richiesti dall’Art. 32 del DLgs 81/2008.