Assunzione dell'incarico di RSPP Esterno

Assunzione dell’incarico di RSPP Esterno

L’Art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche stabilisce che in ogni farmacia è obbligatorio istituire il servizio di prevenzione e protezione (SPP), vale a dire una organizzazione composta da personale esperto e coordinato da un responsabile.

L’incarico di Responsabile SPP può essere assunto direttamente dal titolare della farmacia o dal datore di lavoro (dopo adeguata formazione entro il 15 Maggio 2009 come previsto dall’Art. 34 comma 2 del D..Lgs n. 81/2008 e successive modifiche, anche per coloro che hanno ottenuto l’esonero o frequentato i corsi previsti dalla precedente legislazione), oppure, su diretta designazione del titolare o del datore di lavoro, l’incarico può essere assunto anche da un soggetto esterno che deve possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti in azienda.

L’affidamento dell’incarico ad un tecnico Certim si presenta come un’opportunità per il titolare (o datore di lavoro) in quanto presenta numerosi vantaggi.

Il tecnico Certim:
- esonera il titolare o il datore di lavoro dall’obbligo di seguire i corsi di formazione o di aggiornamento per RSPP come richiesto dall’art. 34 del Dlgs 81/2008 e successive modifiche;
- si assume l’onere della gestione dell’intera materia relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- esegue la formazione periodica dei collaboratori in relazione alla sicurezza;
- sottopone al titolare o al datore di lavoro il rapporto di sopralluogo mettendo in evidenza le anomalie riscontrate e le soluzioni da adottare;
- aggiorna la farmacia circa l’evoluzione della normativa vigente;
- fornisce in ogni momento assistenza telefonica;
- formalizza l’analisi dei rischi e si incarica del suo aggiornamento qualora sia richiesto;
- organizza e gestisce la riunione annuale sulla sicurezza come richiesto dall’art. 35 del Dlgs 81/2008 e successive modifiche.